Design Comunitario

Un solo Design per tutta l’Unione

Il Design Comunitario è un titolo unico che offre protezione in tutti gli Stati dell’Unione Europea.

Avere un Design Comunitario consente quindi di potersi difendere su tutto il territorio  dell’Unione. 

Chi deposita un Design Comunitario ha 6 mesi di tempo per potere estendere il Design all’estero agganciandosi alla data di deposito del Design Comunitario  (c.d. diritto di priorità).

Il Design  Comunitario  ha una durata massima di 25 anni, ma inizia con una protezione di 5 anni per cui deve essere rinnovato ogni quinquennio.

Cos’è il Design Comunitario

Il Modello (o Design) Comunitario,  istituito con il Regolamento (CE) n. 6/2002 del 12.12.2001, consente di poter ottenere con un’unica domanda un modello valido su tutto il territorio dell’Unione Europea. 

Il modello Comunitario è un titolo unico nel senso che può essere registrato, trasferito, rinunciato, dichiarato nullo o decaduto e il suo uso potrà essere vietato soltanto per la totalità dell’Unione  Europea  e non per i singoli stati. Legittimati alla registrazione di un modello comunitario sono sia le persone fisiche sia le persone giuridiche. Se il richiedente non ha domicilio né sede, stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo all’interno dello Spazio economico europeo (SEE) è tenuto a farsi rappresentare da un rappresentante avente sede all’interno del SEE. Questo sistema di registrazione coesiste con il sistema di registrazione dei modelli nazionali e internazionali secondo l’accordo dell’Aja.

Come depositare una domanda di modello comunitario

La domanda di registrazione del modello comunitario può essere presentata presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) con sede ad Alicante (Spagna).

Per depositare la domanda di registrazione occorre compilare un apposito modulo in cui devono essere indicati i dati del richiedente, che diventerà titolare del modello, il titolo del modello e l’indicazione dei prodotti.

Alla domanda devono essere allegati uno o più esemplari del modello a seconda che si tratti di un modello singolo o multiplo. Di ogni modello potranno poi essere depositate più viste (pianta, laterali, assonometriche). La compilazione e l’invio della domanda di registrazione di un modello comunitario possono apparire semplici ma è bene ricordare che la difficoltà, spesso alta, è nelle scelte preliminari che si devono prendere prima di depositare la domanda e nella scelta dei disegni da depositare.

La procedura di registrazione

Una volta depositata la domanda di registrazione si ottiene un numero di domanda ed una data di deposito a decorrere dalla quale inizia l’esame della pratica che, tuttavia, è sostanzialmente formale e tecnico.

L’EUIPO non effettua alcuna ricerca per valutare che il modello sia nuovo e abbia carattere individuale.

Per il design non è prevista alcuna fase di opposizione, come invece avviene per i marchi, per cui i modelli vengono solitamente rilasciati in tempi molto rapidi.

Una volta che è stato concesso, il modello è pubblicato e registrato.

Il modello ha una durata iniziale di 5 anni che decorrono dalla data di deposito ma può essere rinnovato di cinque anni in cinque anni pagando una specifica tassa e prorogando la durata fino ad un massimo di 25 anni.

Il ricorso contro le decisioni dell’Ufficio

Contro i provvedimenti con i quali l’ufficio respinge, totalmente o parzialmente, una domanda depositata si può presentare ricorso entro due mesi alla Commissione dei Ricorsi. Il ricorso dovrà essere adeguatamente motivato in fatto ed in diritto. Contro le decisioni della Commissione dei Ricorsi si può presentare appello alla Corte di Giustizia. Data la natura e la difficoltà del procedimento è necessario farsi rappresentare da un esperto della materia.

Ritiro e limitazione della domanda di registrazione

In qualsiasi momento tra il deposito della domanda e la concessione del modello, colui che ha depositato la domanda può sempre ritirarla (e quindi rinunciarvi) oppure limitarla, ad esempio riducendo il numero dei modelli in un modello multiplo. Può essere necessario ritirare o limitare il modello, ad esempio, quando sorge un conflitto con un terzo che vanta diritti preesistenti o quando lo si è mantenuto in stato di segreto e si vuole evitare che venga pubblicato. Una modifica non solo consentita ma anzi dovuta è quella relativa al cambiamento di residenza del titolare del modello. Variazioni anagrafiche, rinunce e limitazioni devono essere comunicate all’ufficio presentando un’apposita istanza.

Cessione del modello

Un modello, oltre che usato, può essere ceduto o dato in licenza a terzi. Nel primo caso si ha qualcosa di analogo ad una vendita per cui il modello cambia “proprietario”, nel secondo caso si ha una sorta di “affitto” con cui se ne concede l’uso a terzi.

I contratti di cessione modello sono molto delicati. Occorre infatti avere ampia cognizione del modello che si sta vendendo, ma soprattutto acquistando, per cui è opportuna un’analisi tecnica tesa a controllare che il modello sia in vita, che non ci siano conflitti potenziali o attuali, che non siano stati stipulati accordi di coesistenza e simili. Tutto ciò si ottiene sottoponendo il modello ad una accurata analisi (c.d. due diligence) senza la quale si rischia di trovarsi a comprare una scatola vuota. Altro aspetto rilevante è poi quello del valore del modello, cosa non facile senza l’ausilio di un esperto.

La cessione, o licenza, di un modello deve essere trascritta all’EUIPO attraverso un’apposita istanza. La trascrizione è necessaria per l’efficacia verso terzi e soprattutto a garanzia della parte acquirente o licenziataria.

Normativa di riferimento

Regolamento (CE) n. 6/2002 del 12.12.2001

Giulia Mugnaini - responsabile Marchi&Design

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Dott.ss. Giulia Mugnaini

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