Opera creata da un software e diritti d’autore

La Corte di Cassazione, pur senza entrare nel merito della vicenda dal punto di vista sostanziale, cosa che non le compete, con l’ordinanza n. 1107 del 16.01.2023, ha riconosciuto che l’opera creata attraverso l’uso di un software può essere tutelata ai sensi della legge sul Diritto d’Autore.

Il Caso

La questione sottoposta alla sua attenzione è stata promossa dall’autrice del disegno di un particolare fiore, usato dalla RAI nel corso di una notissima trasmissione televisiva, per il quale non le erano stati riconosciuti i relativi compensi.

Una delle difese della RAI, è consistita nell’affermare che quel fiore era un’opera digitale generata dal computer, rispetto alla quale, l’unico intervento della supposta autrice era consistito nell’avere scelto il tipo di software da usare e nell’approvare l’immagine generata dal sistema. Per quanto si può apprendere dall’ordinanza, l’artista avrebbe fatto acquisire al software l’immagine di un fiore, mentre tutta la rielaborazione sarebbe stata fatta dall’algoritmo che avrebbe poi generato l’immagine finale.

Pertanto, secondo la ricorrente, il Tribunale e la Corte di Appello avevano errato nel ritenere l’opera creativa, in quanto l’opera creata da una macchina non può essere attribuibile ad una persona.

La Corte di Cassazione ha ricordato i principi generali del Diritto d’autore, e quindi che «la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia» e che «la creatività non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere, che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende»

Pertanto ha ritenuto che l’immagine in questione non fosse una semplice riproduzione di un fiore, ma una vera e propria rielaborazione, meritevole di tutela autorale per il suo carattere creativo.

La RAI aveva sostenuto che la Corte di Appello avesse sbagliato, qualificando «come opera dell’ingegno una immagine generata da un software e non attribuibile a una idea creativa della sua supposta autrice». A suo dire si sarebbe trattato di «una immagine digitale, a soggetto floreale, a figura c.d. «frattale», ossia caratterizzata da autosimilarità, ovvero da ripetizione delle sue forme su scale di grandezza diverse ed è stata elaborata da un software, che ne ha elaborato forma, colori e dettagli tramite algoritmi matematici; la pretesa autrice avrebbe solamente scelto un algoritmo da applicare e approvato a posteriori il risultato generato dal computer», per cui l’artista non potrebbe mai essere considerata autrice.

La Corte non affronta in modo approfondito questo punto, in quanto, trattandosi di questione di merito, avrebbe dovuto essere esaminato dalla Corte di Appello, ma detta una prima linea interpretativa, laddove afferma che «si sarebbe reso necessario un accertamento di fatto per verificare se e in qual misura l’utilizzo dello strumento avesse assorbito l’elaborazione creativa dell’artista che se ne era avvalsa».

Conclusioni

Sembra si possa, quindi, affermare che, secondo la Corte di Cassazione, un’opera creata tramite un software non sia di per sé esclusa dalla protezione del Diritto d’Autore per il fatto che viene utilizzato uno strumento tecnico, ma potrà essere protetta se:

  1. l’opera finale risulta originale e dotata di un grado di creatività, secondo i parametri classici del Diritto d’Autore;
  2.  l’utilizzo dello strumento tecnico non ha completamente assorbito l’elaborazione personale e creativa dell’autore.

Si tratta di un’affermazione importante, che consente di potere disporre di una guida per valutare la creatività delle opere create dall’intelligenza artificiale.

Nel caso di specie, nonostante l’uso del software, autore è stata considerata l’artista che ha realizzato il fiore elaborato, tramite l’algoritmo, ma che dire del software o della macchina o intelligenza artificiale che lo ha generato?

Almeno per ora, non sembra potere riconoscere all’IA la soggettività giuridica, e quindi di poterla qualificare autrice o, come sarebbe nel caso di specie, co-autrice di un’opera, ma non è scontato che cosa accadrà in futuro.

Laura Turini

Lo Studio Brevetti Turini s.r.l. dispone un Software specialistico nella gestione di portafogli brevetti, marchi, design e copyright. “Progetto Software Battista” - Progetto finanziato nel quadro del POR FESR Toscana 2014-2020

PORCreO Regione Toscana