L’intelligenza artificiale si può brevettare

Con la rapida esplosione dell’intelligenza artificiale (AI), l’Ufficio Europeo Brevetto (EPO) ha integrato le sue linee guida chiarendo alcuni aspetti sulla possibilità di brevettarla.

Infatti, l’AI è astrattamente brevettabile, a condizione che sia nuova e inventiva, perché si tratta di una tecnologia che può produrre un effetto tecnico.

Le Guidelines dell’EPO – Ufficio Europeo dei Brevetti – evidenziano subito, però che non può mai essere protetta “di per sé”, ma solo in funzione della sua applicazione concreta.

Vi si legge:

«L’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico si basano su modelli computazionali e algoritmi …. che sono di per sé di natura matematica astratta, indipendentemente dal fatto che possano essere “addestrati” basandosi su dati di addestramento» e pertanto esclude che questi modelli siano di per sé brevettabili.

Viceversa, quando un metodo di natura matematica viene applicato per raggiungere un effetto tecnico, si può brevettare ma solo in funzione di detto risultato concreto.

Si legge ancora nelle Guidelines:

«L’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico trovano applicazioni in vari campi della tecnologia. Ad esempio, l’uso di una rete neurale in un apparecchio di monitoraggio cardiaco allo scopo di identificare battiti cardiaci irregolari apporta un contributo tecnico. La classificazione di immagini digitali, video, segnali audio o del linguaggio basata su caratteristiche di basso livello (ad esempio, bordi o attributi dei pixel per le immagini) sono ulteriori tipiche applicazioni tecniche degli algoritmi di classificazione».

Intelligenza artificiale: che cosa si può brevettare?

Quindi i sistemi di intelligenza artificiale possono essere brevettati se sono funzionali al raggiungimento di uno scopo tecnico specifico, ma esattamente che cosa si brevetta?

Ancora non c’è una giurisprudenza sul punto, ma gli esperti sono d’accordo che l’intelligenza artificiale possa essere brevettata da diversi punti di vista.

In particolare si possono brevettare il metodo di addestramento dell’AI, il software che esegue questo metodo, l’apparato che utilizza un sistema di intelligenza artificiale adeguatamente addestrato per raggiungere un certo risultato tecnico.

Se si vuole brevettare il metodo, la tutela viene offerta a uno specifico metodo, implementato attraverso un computer, che comprende una serie di fasi dettagliatamente descritte, per istruire una rete neurale da utilizzare per ottenere un determinato risultato tecnico.

Il fatto che il metodo sia attuato con un hardware e che serva per ottenere un risultato tecnico lo priva dell’astrattezza teorica e lo rende brevettabile. Anche se lo scopo è limitato, la protezione che si ottiene è molto alta.

Si può brevettare anche il programma per computer che attua le fasi del metodo di cui abbiamo appena detto che viene utilizzato per raggiungere un risultato tecnico.

Apparentemente sembra che si tratti della stessa protezione, ma se c’è una contraffazione, nel primo caso si può aggredire chi attua il metodo, nel secondo anche chi produce o vende il software che lo incorpora, con maggiori possibilità di successo.

Infine si può proteggere, brevettando una macchina che utilizza un sistema di intelligenza artificiale addestrato in un certo modo per ottenere un determinato risultato tecnico.

Insomma, le possibilità di tutela sono molte e non è difficile prevedere che presto arriveranno sul tavolo degli esaminatori parecchie domande da esaminare.

Grazie alle loro decisioni si inizierà a fare chiarezza su queste nuove tipologie di brevetto e sulla direzione che sarà assunta dai ricercatori dell’intelligenza artificiale.

Laura Turini

Lo Studio Brevetti Turini s.r.l. dispone un Software specialistico nella gestione di portafogli brevetti, marchi, design e copyright. “Progetto Software Battista” - Progetto finanziato nel quadro del POR FESR Toscana 2014-2020

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