23 Febbraio 2024 Mattoncino LEGO: confermata la validità come modello di design Il Tribunale dell’Unione Europea, con la sentenza emessa nel procedimento T-537/22, ha confermato la validità come modello del famoso mattoncino LEGO. La vicenda in questione inizia nel 2016, quando una società tedesca depositava presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda di dichiarazione di nullità del modello LEGO, rappresentato nelle seguenti prospettive: La società, in particolare, sosteneva che le caratteristiche estetiche del prodotto interessato dal modello in questione fossero dettate esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto e, per tale motivo, il modello era da considerarsi nullo. La domanda di dichiarazione di nullità veniva tuttavia respinta. La richiedente promuoveva così ricorso e le sue doglianze venivano accolte dalla commissione competente la quale, dopo averne individuato le caratteristiche estetiche, dichiarava nullo il modello contestato in quanto dette caratteristiche – come sostenuto dalla società tedesca – sarebbero state unicamente imposte dalla funzione tecnica di consentire l’assemblaggio con altri mattoncini da gioco e lo smontaggio. Promuoveva così ricorso la società titolare del modello e la decisione impugnata veniva annullata. Il Tribunale, in particolare, constatava che la commissione di ricorso non solo non aveva valutato l’eccezione specifica alla nullità del modello prevista dal Regolamento UE n. 6/2002 che consente di proteggere i sistemi modulari ma che altresì, la stessa, non aveva individuato tutte le caratteristiche estetiche del prodotto interessato. Precisamente, non era stata individuata la caratteristica della superficie liscia della faccia superiore e, conseguentemente, non era stato dimostrato che tutte le caratteristiche estetiche del mattoncino fossero dettate esclusivamente dalla sua funzione tecnica. La terza commissione di ricorso, chiamata poi a pronunciarsi sulla questione, statuiva che se anche tutte le caratteristiche estetiche del mattoncino LEGO fossero state dettate esclusivamente dalla sua funzione tecnica il disegno impugnato non poteva comunque essere dichiarato nullo poiché beneficiava dell’eccezione specifica che consente di proteggere i sistemi modulari. Veniva quindi nuovamente adito il Tribunale UE da parte della società tedesca. Il Giudice europeo osservava che un modello è dichiarato nullo solo nel caso in cui tutte le sue caratteristiche siano tali da essere escluse dalla protezione. Gli argomenti della richiedente, pertanto, volti ad escludere la tutela del mattoncino ma aventi ad oggetto la sola caratteristica della superficie liscia della faccia superiore dello stesso, avrebbero avuto come risultato solo quello di pregiudicare la tutela di detta caratteristica e non delle altre. Tali argomenti, pertanto, sono stati ritenuti ininfluenti e perciò non idonei a rimettere in discussione la validità del disegno nel suo insieme. Inoltre, sempre secondo la ricorrente, spettava al titolare del disegno o modello contestato dimostrare i presupposti per l’applicazione dell’eccezione dei sistemi modulari di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002. Il Tribunale, al riguardo, ha constatato che far gravare sul titolare l’onere della prova di tali presupposti -quali la novità e il carattere individuale del modello- sarebbe equivalso a una probatio diabolica. Il titolare, infatti, avrebbe dovuto, per assurdo, dimostrare l’assenza di divulgazione di qualsiasi design che potesse impedire di considerare nuovo o dotato di carattere individuale il suo modello. Infine, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto, nell’ambito della valutazione della divulgazione di disegni o modelli anteriori, di alcuni fatti noti e/o indiscussi. Il Tribunale, a tal proposito, osserva che la divulgazione di un disegno o modello anteriore non può essere considerata un fatto notorio che non necessita di dimostrazione. Pertanto, la ricorrente, non poteva addebitare alla commissione di ricorso di non aver considerato, ai fini della valutazione del carattere nuovo e individuale del mattoncino contestato, fatti noti. La commissione di ricorso, a ben vedere, non ha commesso un errore di valutazione, in quanto ha fondato le sue conclusioni sulla valutazione fattuale delle prove presentate dalla ricorrente al riguardo, prove che non sono state ritenute sufficienti per dimostrare la divulgazione dei disegni o modelli anteriori prima della data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello contestato. Le doglianze della ricorrente venivano quindi respinte e così anche il ricorso nel suo insieme, confermando quindi la validità del mattoncino LEGO. Giulia MugnainiResponsabile Reparto Marchi & DesignConsulente Marchi Italiano ed Europeo Categorie Digital & IP Eventi In evidenza Turini News